PIANO TRANSIZIONE 5.0: IL DECRETO LEGGE CON I DETTAGLI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE

27/02/2024

BENEFICIARI

Il piano è dedicato a tutte le imprese, che effettuino investimenti in beni materiali e/o immateriali, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale e in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza e dei contributi previdenziali.
Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, preventivo senza continuità) o che hanno ricevuto sanzioni interdittive (D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001).

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione con investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0 e che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
SPESE AMMISSIBILI
Beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) del piano Transizione 4.0 (quindi interconnessi e integrati in logica 4.0) e in grado di apportare una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Da segnalare che l’allegato B citato (software, sistemi, piattaforme 4.0) viene ampliato per:
  • software, sistemi piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
In aggiunta è previsto anche un credito d’imposta per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”. Per impianto fotovoltaici sono ammissibili unicamente
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse
  • se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali
  • fino a un massimo di 300 mila euro
Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

AGEVOLAZIONE

Con un investimento che determina una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, è previsto un credito d’imposta pari a:
•          35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
•          15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
•          5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè:
•          120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
•          140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Con un investimento che determina una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, è previsto un credito d’imposta pari a:
•          40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
•          20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
•          10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Con un investimento che determina una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, è previsto un credito d’imposta pari a:
•          45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
•          25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
•          15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

SCADENZA

Un nuovo decreto attuativo dovrà essere emanato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Il decreto attuativo disciplinerà i  contenuti e le modalità di presentazione delle comunicazioni ex ante ed ex post, le modalità delle certificazioni ex ante ed ex post, i requisiti dei soggetti titolati a redigere le certificazioni.

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