Nuovi investimenti, effettuati dall’ 01/01/2024 al 31/12/2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione con investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0 e che conseguono una riduzione dei consumi energetici: a. beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e i software, sistemi piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding) e software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui in precedenza; Nell’ambito di progetti di innovazione di cui alla lettera a) sono ammissibili al credito d’imposta anche investimenti in: b. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; c. attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. E’ previsto anche un credito d’imposta per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”. Per impianto fotovoltaici sono ammissibili unicamente: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento; b) moduli fotovoltaici con celle, (gli uni e le altre) prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse