TRANSIZIONE 5.0: AMMESSE ANCHE LE ESCO E AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN LEASING

04/11/2024

Sono state aggiornate in data 02/11/24 alcune FAQ in merito al Piano Transizione 5.0.
Tra le più significative e importanti segnaliamo il chiarimento che ammette ai benefici del credito d’imposta 5.0 anche le ESCO (Energy Service Company) anche tramite contratti EPC (Energy Performance Contract).
Altra importante risposta è relativa agli investimenti in LEASING dove in fase di comunicazione al GSE dell’avanzamento progetto, se per gli acquisti diretti bisogna dimostrare la stipula del contratto e il versamento di un acconto minimo del 20% in caso di investimento in LEASING la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.
Di seguito le due FAQ in oggetto:
 

FAQ TRANSIZIONE 5.0 - DATA PUBBLICAZIONE: 2 novembre 2024

D. Le ESCO (Energy Service Company) rientrano tra i beneficiari dell’incentivo Transizione 5.0 previsto dall’art. 3 del DECRETO 24 luglio 2024?
R. Sì, tra i soggetti beneficiari dell’incentivo Transizione 5.0, previsti dall’art. 3 del DECRETO 24 luglio 2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). Le attività svolte dalle ESCO, in genere tramite contratti EPC (Energy Performance Contract), si adattano in modo particolarmente efficace agli obiettivi del piano Transizione 5.0. Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere un’efficienza energetica sui processi dell’azienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dell’incentivo. La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell’incentivo, deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l’efficientamento energetico. Quindi:
•beneficiario dell’incentivo: la ESCO, che realizza l’investimento e implementa il miglioramento energetico.
•oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell’azienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
Questa struttura consente alle ESCO di beneficiare dell'incentivo mentre contribuiscono all'efficienza energetica delle imprese clienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione promossi dal piano Transizione 5.0.
D. Con riferimento all’articolo 12 comma 4: “a seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’ effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’art. 6 sia degli investimenti di cui all’art.7.”, se l’impresa opta per la sottoscrizione del contratto di leasing è sufficiente la stipula e l’emissione della fattura del maxi-canone anticipato, anche inferiore al 20%, come conferma dell’avvio dell’investimento?
R. Sì, la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.



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