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Transizione 5.0: attesa finale
Transizione 5.0: attesa finale
19/06/2024
Il Decreto attuativo del MIMIT e del MEF, con alcuni dettagli sul Piano Nazionale Transizione 5.0, è stato reso pubblico in bozza in data 11/06/24.
Quali novità ancora per l’effettivo avvio?
Il Credito d’imposta 5.0 è rivolto a sostenere “progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 con investimenti in beni materiali e immateriali (4.0 - di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), tramite i quali conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Ea’ possibile richiedere il credito d’imposta anche per gli investimenti in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (es: fotovolatico) e per spese in attività di formazione (non inferiore a 12 ore) finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Nell’ambito degli investimenti sono agevolabili gli investimenti in:
a) beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
b)
beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding)
.
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
Nel Decreto in bozza tra le novità sono state fornite maggiori indicazioni per gli impianti fotovoltaici; nella bozza del Decreto ci sono limiti per il dimensionamento degli impianti, “considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva”.
Definiti anche i parametri di costo ammissibile per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 del Decreto in Bozza.
Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta invece saranno agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh.
Sono confermate tutte le procedure delle comunicazioni con varie scadenze per la prenotazione del credito d’imposta 5.0 (con certificazione energetica ex ante), per il monitoraggio degli investimenti 2024 e 2025 e il relativo completamento (con certificazione energetica ex post), a seguito della quale bisognerà attendere l’approvazione per la fruizione del credito d’imposta 5.0.
Per l’attestazione del risparmio energetico, invece, si attendono “gli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del decreto”. Sono state ampliate anche le “categorie professionali” dei certificatori, inizialmente “riservate nel primo Decreto” unicamente a EGE ed Esco.
Nella Bozza del Decreto si prevede che sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
1) UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
2) UNI EN ISO 14065;
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
4) UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
1) L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
2) L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
3) LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
4) LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
5) LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
6) LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
7) LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
8) LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
9) LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
10)LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
11) LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.
Molto interessanti, anche se alcune da comprendere “pienamente”, le seguenti definizioni:
- “risparmio energetico” ovvero “riduzione dei consumi energetici”: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 del presente decreto rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento;
- “processo produttivo”: si intende l’insieme delle attività integrate nella catena del valore che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione, la produzione e/o distribuzione di servizi, che utilizzano delle risorse trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi;
- “processo interessato dall’investimento”: si intende il processo produttivo atto a ridurre i consumi energetici a seguito di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, di cui all’art 6 del decreto (Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)
- “imprese di nuova costituzione”: le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;
- “scenario controfattuale”: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato.
La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni
materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al
processo interessato dall’investimento.
La riduzione dei consumi energetici è calcolata con
riferimento al medesimo bene o servizio reso
, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero
del processo interessato dall’investimento.
Per il calcolo dei risparmi energetici si precisa che nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Attenzione che la riduzione dei consumi energetici è calcolata in ogni caso per l’intera unità produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni
almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato
, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
In definitiva la bozza del Decreto lascia ancora molti dubbi applicativi ma conferma la procedura complessa e “poco automatica” dell’incentivo; si attendono quindi nuovi modelli dal GSE e un regolamento operativo che possa chiarire dettagli ad oggi ancora critici per sfruttare il nuovo regime Transizione 5.0.
Leggi i dettagli del bando
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