TRANSIZIONE 5.0 - NUOVE FAQ SOSTITUZIONE BENI OBSOLETI E AMMORTAMENTO CIVILISTICO-CONTABILE

24/02/2025

TRANSIZIONE 5.0 - NUOVE FAQ SOSTITUZIONE BENI OBSOLETI E AMMORTAMENTO CIVILISTICO-CONTABILE

In data 21/02/25 sono state pubblicate nuove interessanti FAQ sul piano Transizione 5.0, in particolare in merito alla procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38) in caso di sostituzione di “beni obsoleti”, interamente ammortizzati da almeno 24 mesi.
Tra le Faq oltre ai chiarimenti sulla presunzione di efficientamento energetico in base al testo di legge di bilancio 2025 “verificabile sulla base di norme di prassi o di settore”, viene chiarito anche che è l’ammortamento civilistico-contabile che deve essere considerato per calcolare i 24 mesi di completamento dell’ammortamento.
Si riportano di seguito le più significative ultime FAQ.

4.1. Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)
DATA PUBBLICAZIONE: 21 febbraio 2025

Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici. La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

4.19. D. Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in "sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe"?
R. Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. A titolo esemplificativo, rientra nell’applicazione del comma 9-bis dell’articolo 38 del D.L. 19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l'adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore. Si specifica che per l’accesso al beneficio il bene obsoleto non dovrà essere rottamato.

4.20. D. In che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”"?
R. Il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:
a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
· la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
· la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
· la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
· utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

4.21. D. In relazione agli investimenti sostitutivi di cui al comma 9-bis, a quale tipo di ammortamento occorre fare riferimento per verificare che un bene sia interamente ammortizzato da almeno 24 mesi?
R. Ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile.

4.22. D. La rivalutazione di un bene influisce sulla verifica della condizione di cui al comma 9- bis, per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi?
R. Eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame.
 
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