Si ricorda che la legge 213/2023 ha introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e iscritte al Registro delle Imprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura di danni causati da eventi calamitosi. Il comma 102 Art. 1 della stessa legge stabilisce che il mancato adempimento di tale obbligo “influisce negativamente” sull’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso
102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali
Successivamente Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha prorogato l’obbligo di stipula della polizza per le piccole e medie imprese.
Il Decreto Ministeriale del MIMIT del 18 giugno 2025 introduce il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni assegnabili nell’ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese. L’adempimento dell’obbligo assicurativo in questione deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse. Le scadenze di stipula delle polizze sono le seguenti in base alla dimensione aziendale:
1 Gennaio 2026 per le micro e piccole imprese.
1 Ottobre 2025 per le medie imprese.
30 Giugno 2025 per le grandi imprese.