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Legge di Bilancio 2026: Credito d'Imposta investimenti 4.0 in Agricoltura
Legge di Bilancio 2026: Credito d'Imposta investimenti 4.0 in Agricoltura
30/10/2025
Nella bozza della Legge di Bilancio 2026 è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, alle imprese che effettueranno investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (
Investimenti Agricoltura 4.0
), a decorrere
dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027
, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è previsto nella misura del
40%
per gli investimenti fino a 1 milione di euro.
Il credito d'imposta sarà cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d'imposta spetterà nel limite massimo di spesa di 1.400.000 euro per l’anno 2026 e di 700.000 euro per l’anno 2027 e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini dei successivi controlli,
come avveniva anche in passato con il credito d’imposta 4.0
, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di Legge. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
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