Credito d'imposta imprese energivore o gasivore per investimenti 2025

16/01/2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 -  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, ha introdotto all’art. 1 comma 962, un nuovo credito d’imposta per le imprese energivore e gasivore o meglio ha “confermato” il credito d’imposta previsto da Transizione 5.0 per gli investimenti effettuati nel 2025, anche se 10 milioni appare una cifra “irrisoria” per poter agevolare mediamente al 40% gli investimenti 5.0 realizzati nel 2025 dalle suddette imprese.
Ora si attende un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per disciplinare le modalità attuative e la percentuale massima di credito d’imposta erogabile in funzione dello stanziamento disponibile (10 milioni di euro). Restano comunque esclusi investimenti per:

    a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; 
    b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
    c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
    d) ad attività nel  cui  processo  produttivo venga  generata un'elevata dose di sostanze inquinanti  classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento  (UE) n. 1357/2014  della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in  beni gratuitamente devolvibili  delle  imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Art 1
(omissis)
962. Alle imprese rientranti, per l'anno  2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco  delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i  servizi  energetici  e  ambientali  (CSEA)  è  riconosciuto,  in relazione agli investimenti in beni  materiali  e  immateriali  nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e  B  alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al  31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai  commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
963. Il credito d'imposta di cui al comma 962 e'  riconosciuto  nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026  ed  e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Il  credito d'imposta  di  cui  al  comma  962  non  e'  cumulabile   con   altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti  i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui  al comma 962, nonché'  le  percentuali  massime  del  credito  d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di  cui  al comma 963.
965. Al credito d'imposta di cui al  comma  962  si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38  del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ad eccezione di quelle di  cui  al comma 6 del medesimo  articolo,  e  quelle  di  cui al decreto  del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.
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