BLOCCO CODICI per Compensazione Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”

15/04/2024

Con la circolare 19/E del 12 aprile l'Agenzia delle Entrate ha momentaneamente sospeso la fruizione dei Crediti d’imposta Transizione 4.0 sulla base dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,  che ha disposto i NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE EX ANTE ED EX POST per la fruizione dei suddetti crediti “Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. [...]"

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024 ha stabilito che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 sopra citate, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del
Ministero delle imprese e del made in Italy, la CIRCOLARE 19/E dell’AGENZIA DELLE ENTRATE ha previsto che per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
per i codici tributo 6936 e 6937 (investimenti i beni strumentali 4.0), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
• per i codici tributo:
6938 (investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative)
,
6939 (investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno)
6940 (investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia)
quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Risposte alle domande più frequenti - Investimenti in beni strumentali

Faq del 16 aprile 2024

In attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all'articolo 1, commi 1056 e  1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105

I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
• dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
• dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".
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