Adeguati assetti | La revoca del sindaco unico per giusta causa: l'analisi di un caso del Tribunale di Milano

13/05/2025

Con decreto del 18 luglio 2024, il Tribunale di Milano si è pronunciato su un caso significativo riguardante la revoca di un sindaco unico ai sensi dell'articolo 2400, comma 2, del codice civile. La decisione offre importanti chiarimenti sui presupposti per la revoca per giusta causa di un sindaco, con particolare riferimento agli obblighi di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società.

Il quadro normativo di riferimento

Prima di addentrarci nell'analisi del caso specifico, è opportuno ricordare il quadro normativo che disciplina i doveri e le responsabilità dell'organo di controllo:

  • Art. 2403 c.c.: stabilisce che il collegio sindacale/sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
  • Art. 2403-bis c.c.: conferisce all'organo di controllo autonomi poteri di ispezione e controllo, inclusa la possibilità di richiedere notizie agli amministratori e di utilizzare propri dipendenti e ausiliari.
  • Art. 2400 c.c.: stabilisce che i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e che la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

I fatti del caso

Nel caso esaminato, una società operante nella produzione e vendita di macchinari postali ha presentato ricorso al Tribunale di Milano per ottenere l'approvazione della delibera di revoca del sindaco unico adottata dall'assemblea dei soci il 31 maggio 2024.

A seguito di un'indagine interna condotta con l'ausilio di consulenti indipendenti, erano emerse gravi irregolarità contabili e gestionali, risalenti almeno al 2014, che avevano determinato un artificioso incremento dei ricavi attraverso:

  1. Indebita contabilizzazione e fatturazione di:
    • Contratti di leasing inesistenti
    • Contratti con clienti già in procedura concorsuale o in liquidazione
    • Indebite estensioni o rinnovi di contratti con clienti che avevano esercitato il diritto di recesso
  2. Mancata appostazione di accantonamenti a fondo svalutazione per crediti relativi a fatture scadute o verso clienti contro cui erano state avviate azioni legali
  3. Altre irregolarità volte a migliorare artificiosamente i risultati della società, come errata iscrizione di fatture da emettere e note di credito da ricevere

Tali irregolarità erano principalmente imputabili a un soggetto che aveva rivestito il ruolo di procuratore della società dal 2006 al 2017 e successivamente quello di amministratore delegato fino al 2022. Questo soggetto aveva gestito la società in totale autonomia, attuando sistematicamente schemi contabili illeciti.

Le contestazioni al sindaco unico

Al sindaco unico venivano contestate diverse violazioni dei propri doveri, in particolare:

  • L'omissione dei doveri di vigilanza e dei poteri di ispezione e controllo, che avrebbero consentito di rilevare e segnalare le gravi irregolarità nei bilanci
  • L'omissione dell'obbligo di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società e di segnalazione delle criticità
  • L'omissione del regolare scambio di dati e informazioni con gli amministratori e con il soggetto incaricato della revisione legale
  • L'omissione dell'obbligo di vigilanza sull'operato degli amministratori
  • Il disinteresse anche dopo l'emersione delle irregolarità
  • Il mancato rispetto del prerequisito di indipendenza, avendo avuto rapporti professionali con il soggetto incaricato della revisione

La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha innanzitutto chiarito la natura giuridica del procedimento previsto dall'articolo 2400, comma 2, c.c., sottolineando che:

  • Il procedimento non ha natura contenziosa
  • Il controllo giurisdizionale si limita a valutare le contestazioni sollevate in sede di assemblea
  • L'eventuale approvazione della delibera non impedisce una sua successiva impugnazione
  • L'approvazione non comporta il riconoscimento della responsabilità del sindaco revocato

L'obiettivo del legislatore è quindi quello di consentire al Tribunale di verificare:

  1. Il rispetto del contraddittorio
  2. La non genericità delle contestazioni
  3. La riconducibilità delle contestazioni a violazioni di obblighi previsti dalla legge o a fatti che mettano in pericolo il rapporto fiduciario
  4. La non pretestuosità delle contestazioni

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha approvato la delibera di revoca ritenendo che:

  • Il contraddittorio con il sindaco era stato rispettato
  • Le contestazioni erano specifiche e non generiche
  • Le contestazioni erano riferibili a violazioni degli specifici obblighi previsti dalla legge a carico dei sindaci
  • I motivi di revoca non risultavano pretestuosi, essendo stati sollevati dopo un'approfondita analisi da parte di soggetti terzi

Conclusioni

La decisione del Tribunale di Milano ribadisce l'ampiezza dei doveri di controllo imposti ai sindaci, che si estendono a tutta l'attività sociale in funzione della tutela dell'interesse dei soci e dei creditori sociali.

Il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera "posizione di garanzia", ma è tenuto a esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori e impeditivi affidatigli dalla legge. Solo un controllo penetrante, attuato mediante attività informative e valutative, può dare concreto contenuto all'obbligo di tutela degli interessi affidati al collegio sindacale.

Questa sentenza sottolinea quindi l'importanza per i sindaci di:

  1. Vigilare attivamente sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili
  2. Esercitare i propri poteri di ispezione e controllo
  3. Mantenere un regolare scambio di informazioni con gli amministratori e con il soggetto incaricato della revisione
  4. Intervenire tempestivamente in caso di irregolarità
  5. Garantire la propria indipendenza rispetto agli altri organi sociali

Il caso analizzato rappresenta un importante precedente nella definizione dei contorni della "giusta causa" per la revoca dei sindaci, chiarendo che l'omessa vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce un valido motivo di revoca ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile.

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