Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ed ecologica ricompresi nel presente Regolamento dovranno riguardare almeno una delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi: a) manifattura additiva e stampa 3D; b) prototipazione rapida; c) cloud, High Performance Computing – HPC, fog e quantum computing; d) cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc); e) intelligenza artificiale; f) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; g) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, etc); h) allacciamenti strutturali per connettività a Banda Ultralarga; i) sistemi EDI, electronic data interchange; j) geolocalizzazione; k) tecnologie per l’in-store customer experience; l) system integration applicata all’automazione dei processi; m) sistemi digitali di video allarme antirapina che interagiscano direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative di Pubblica Sicurezza o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali; n) certificazioni ambientali di seguito elencate: - UNI EN ISO 14064:2019 Parte 1 - Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione; - UNI EN ISO 14067:2018 Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione; - UNI EN ISO 14040:2021 LCA Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento - UNI EN ISO 104044:2021 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida; - UNI EN ISO 14046 calcolo Water footprint di prodotto o di servizio; - EPD - Environmental Product Declarations (forniscono informazioni quantitative sull'impatto ambientale di un prodotto lungo il suo ciclo di vita. Sono basate sulla norma ISO 14025) - UNI EN ISO 14001 standard internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione ambientale efficace, aiutando le organizzazioni a ridurre il loro impatto ambientale; - Standard “Equalitas – Vino sostenibile” (sistema di certificazione che mira a valutare e garantire la sostenibilità nella filiera del vino); - UNI EN ISO 50001 (riguarda i sistemi di gestione dell'energia e si concentra sull'aiutare le organizzazioni a migliorare la propria efficienza energetica); - UNI EN ISO 50005 (fornisce linee guida per l'implementazione graduale di un sistema di gestione dell'energia SGE); - UNI EN ISO 50009 (fornisce linee guida per l'implementazione di un sistema di gestione dell'energia comune a più organizzazioni, come gruppi di imprese, filiere o distretti industriali); - Ecolabel UE (marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che attesta che un prodotto o servizio ha un impatto ambientale ridotto durante il suo intero ciclo di vita); - Forest Stewardship Council - FSC (certifica che il legno e i prodotti forestali provengono da foreste gestite in modo responsabile); - Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC (promuove la gestione sostenibile delle foreste e la tracciabilità dei prodotti forestali); - Global Organic Textile Standard – GOTS (certifica i prodotti tessili biologici, garantendo standard ambientali e sociali lungo tutta la catena di produzione); - REMADE (attesta la quantità di materiale riciclato o sottoprodotto presente in un dato materiale o prodotto). o) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica e la razionalizzazione dell’uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti.
Sono ammissibili le spese per: a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più interventi suddetti; b) acquisto di beni, impianti e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti suddette; c) l’ottenimento delle certificazioni (sono ammissibili i costi di prima certificazione e non quelli di rinnovo) Tra gli interventi di cui alla lettera o) del precedente elenco possono rientrare le spese relative a: a) investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica, ivi compresi gli investimenti relativi ai sistemi di illuminazione e l’installazione di sistemi automatici per la gestione intelligente dei corpi illuminanti (acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo, ecc.); b) installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico, il monitoraggio dei consumi, la gestione intelligente dell’acqua e delle fonti di riscaldamento; c) installazione delle colonnine di ricarica elettriche se funzionali all’attività di impresa; P2025/CON 25/P1 5 d) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione; e) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; f) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell’intervento; g) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento In particolare, relativamente agli interventi sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza e formazione: a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale “as is” dell’impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico; b) analisi delle forniture di energia, attraverso l’analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell’impresa; c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l’utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0; d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell’impresa; e) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica; f) studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER); g) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/a una CER; h) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica (“doppia transizione”); i) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell’impresa; j) attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy Manager per risorse interne, impiegate stabilmente all’interno dell’impresa. Per i servizi di consulenza e formazione di cui al comma precedente, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
EGE – Esperti in Gestione dell’Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
Energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese
Potranno essere ammesse solo le spese fatturate a partire dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione.