Credito d’imposta per investimenti realizzati nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS 2025)

29/04/2025

BENEFICIARI

Possono accedere tutte le imprese già operative o che si  insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, in relazione agli  investimenti in beni  strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime  ZLS.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12 e 35.13), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).
Si precisa che:
– la ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino è stata istituita con DPCM del 5 ottobre 2022;
– la ZLS Emilia-Romagna è stata istituita con DPCM del 10 ottobre 2024;
– per la ZLS - Porto e Retroporto di Genova il DPCM di nomina del Comitato di indirizzo è entrato in vigore il 12 novembre 2024;
– la ZLS Toscana è stata istituita con DPCM del 25 novembre 2024;
– la ZLS Lombardia è stata istituita con DPCM del 27 dicembre 2024;
– la ZLS Friuli- Venezia Giulia è stata istituita con DPCM del 3 febbraio 2025
ZLS dei porti fluviali lombardi ZLS Regione Lombardia:
-(Provincia di Mantova) Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giorgio Bigarello, Viadana;
-(Provincia di Cremona) Pizzighettone, Spinadesco.

 

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

L’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento  di  immobili  strumentali  agli  investimenti ed effettivamente  utilizzati per l'esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti.
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro
 

AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è determinato nella misura massima consentita per le grandi imprese dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Si applicano, pertanto, le intensità massime di aiuto indicate dalla Carta e nei Comuni del Nord Italia potrebbe variare tra il 10% e il 30% delle spese ammissibili.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20  punti percentuali per le piccole imprese.
 

SCADENZA

Per fruire del credito d’imposta gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
 
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