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Transizione 5.0 potenziata con la Legge di Bilancio 2025
Transizione 5.0 potenziata con la Legge di Bilancio 2025
14/01/2025
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, il Credito di Imposta Transizione 5.0 ha subito importanti modifiche sia dal punto di vista procedurale che della quantificazione dell’agevolazione, ampliandone l’applicazione e i possibili benefici.
Le modifiche più significative riguardano l’articolo 38, comma 19, del decreto legge 2 marzo 2024 modificato dalla Legge di Bilancio 2025.
NUOVI SCAGLIONI di INVESTIMENTO
Il comma 7 definisce gli scaglioni di investimento, introducendo un’unificazione delle prime due fasce in un
unico scaglione che comprende investimenti fino a 10 milioni di euro, ai quali si applicano aliquote del 35%, 40% e 45%, e del 5% per investimenti oltre i 10 milioni di euro.
INVESTIMENTI CON SOSTITUZIONE DI BENI OBSOLETI DA ALMENO 24 MESI
Gli investimenti in beni di cui all’Allegato A, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, caratterizzati da un
miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi
, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da
almeno 24 mesi
alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e 5%. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.
PROGETTI ATTUATI con le ESCO
Tra le principali novità vi è un'importante
semplificazione procedurale per gli investimenti realizzati tramite ESCO (Energy Service Company)
.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCO) certificate da organismo accreditato per progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
Contratti EPC: la riduzione dei consumi energetici si considera conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati in presenza di un contratto EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia previsto l’impegno a conseguire una riduzione dei consumi energetici del 3% o 5% a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, prevedendo
incentivazioni fino al 150% per impianti con moduli di tipo c) nonché una maggiorazione del 130% anche per i moduli di tipo a)
. Per gli impianti fotovoltaici sono ammissibili unicamente:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, (gli uni e le altre) prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
È prevista una maggiorazione alla base del calcolo del credito d’imposta per l’acquisto e installazione di pannelli fotovoltaici rispettivamente del:
• 130% per i moduli fotovoltaici di tipo a);
• 140% per i moduli fotovoltaici di tipo b);
• 150% per i moduli fotovoltaici di tipo c).
CUMULABILITA’
La norma amplia le possibilità di combinare l'agevolazione con altre misure, permettendo il
cumulo con il credito d'imposta ZES e ZLS
e rimuovendo il vincolo di cumulo solo con misure nazionali. Ora è
possibile combinare l'agevolazione con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei
, purché il sostegno non copra le stesse spese dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
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