CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 2025 AD ESAURIMENTO FONDI

09/01/2025

La Legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024) ha modificato il Credito d’Imposta Industria 4.0 per il 2025 introducendo un tetto massimo di spesa di 2.200 milioni di euro per gli investimenti avviati dopo il 01/01/25 e da concludersi entro il 30/06/26; per accedere al credito di imposta industria 4.0 bisognerà quindi effettuare una prenotazione dei fondi, sempre attraverso il portale del GSE, che verranno quindi concessi alle aziende beneficiarie fino ad esaurimento dei 2.200 milioni! Nessun obbligo per investimenti avviati entro il 31/12/24 con pagamento dell’acconto minimo del 20% al fornitore.

Eliminato anche il credito d’imposta per i software, piattaforme, sistemi di integrazione e applicazioni digitali 4.0 per i progetti avviati dopo il 01/01/25.

La modifica al Piano Transizione 4.0 è stata introdotta dalla recente Legge di Bilancio 2025 all’art. 1 delle Legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 dove al Comma 445 sono state apportate alcune le modifiche all’art. 1 della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178.

In particolare al Comma 445 lettera c) è stato abrogato il comma 1058-ter che preveda il credito d’imposta per beni compresi nell'allegato B (beni immateriali quali software e applicazioni digitali) annesso alla legge 11  dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il Comma 446 invece ha introdotto il limite di spesa di 2.200 milioni per gli investimenti in beni compresi nell'allegato A (beni materiali) annesso alla legge 11  dicembre 2016, n. 232, avviati dal 1° gennaio 2025. Nei successivi commi si “disciplinano” le modalità di prenotazione in attesa di apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, che apporterà le necessarie modificazioni al decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1

……
Comma 446
Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Comma 447

Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

Comma 448
Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Condividi linkedin share
Siglacom - Internet Partner