Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

13/04/2023

BENEFICIARI

L’Impresa richiedente deve:
-avere sede legale o residenza fiscale in Italia;
-avere una sede operativa attiva alla data del 31 dicembre 2021 oltre che alla data di presentazione della domanda;
-essere regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e in stato di attività;
-aver depositato presso il Registro imprese almeno due Bilanci relativi a due Esercizi completi;
-essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi;
-non risultare inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della “SIMEST” in qualità di gestore di fondi pubblici;
-alla data di presentazione della domanda avere realizzato un fatturato estero da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia rispetto al fatturato estero totale almeno pari al 10%, come dichiarato e asseverato da un Revisore.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le:
  1. Spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui: acquisto/leasing finanziario di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti; o tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti;
  2. Spese di investimento per la realizzazione di una nuova struttura, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia. Per struttura si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione;
  3. Spese per investimenti per la sostenibilità in Italia come interventi di efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.;
  4. Spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
  5. Spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
  6. Spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia;
  7. Spese per investimenti volti a rafforzare la propria solidità patrimoniale laddove ammissibili, tali investimenti dovranno risultare nell’attivo patrimoniale;
  8. Spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento Agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato.

AGEVOLAZIONE

L’importo concedibile dell’Intervento Agevolativo è pari al 25 % dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci, dell’Impresa Richiedente ed è compreso tra un minimo pari a 50.000,00 € e un massimo articolato in base allo Scoring dell’Impresa Richiedente:



L’importo dell’Intervento Agevolativo, nei limiti dell’importo massimo sopra indicato, è richiesto dall’Impresa richiedente a titolo di finanziamento, una quota dell’importo richiesto può essere riconosciuta a titolo di Cofinanziamento.
Fermo restando l’importo massimo dell’Intervento Agevolativo non dovrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due Bilanci.
Il Cofinanziamento può essere concesso fino al 40% dell’importo complessivo dell’Intervento Agevolativo e viene erogato in regime “de minimis”.
Il tasso d’interesse agevolato è pari allo 0%, ed è applicato al periodo di ammortamento subordinatamente all’esito positivo del consolidamento
Il Finanziamento ha una durata che si divide in due periodi: Periodo di preammortamento e Periodo di ammortamento.
Periodo di preammortamento inizia dalla data dell’erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio intero successivo alla suddetta data.
Periodo di ammortamento dura per 4 anni successivi al termine del periodo di preammortamento.

SCADENZA

Si dovrà presentare domanda a partire dal 3 maggio 2023 fino al 31 ottobre 2023.
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