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Novità nella redazione del Rapporto sulla Parità di genere
Novità nella redazione del Rapporto sulla Parità di genere
26/04/2022
Il Governo italiano, su sollecitazione delle istituzioni europee, ha deciso di dare una svolta più decisiva nelle politiche interne mirate alla riduzione del divario di genere, impegnando sia l'apparato pubblico, sia responsabilizzando le società di maggiori dimensioni.
In attuazione dell’art. 46 del ‘Codice delle pari opportunità tra uomo e donna’, come modificato dalla Legge del 5 novembre 2021, n.162, il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, ha definito le modalità per la redazione
obbligatoria
del
rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile
da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di
50 dipendenti
. Per le aziende
fino a 50 dipendenti
resta valida ancora la
redazione del rapporto su base volontaria
.
Va evidenziato, al di là dell’obbligo normativo, che per poter presentare
domanda di partecipazione alle gare pubbliche o ai finanziamenti agevolati
che utilizzano fondi derivanti da risorse del PNRR e del PNC,
la redazione del rapporto costituisce condizione necessaria
.
La redazione del Rapporto per il biennio 2020-2021 va effettuata entro e non oltre il 14 ottobre 2022
, con sanzioni in caso di mancato adempimento o di rapporto mendace o incompleto.
I contenuti minimi del rapporto che le aziende saranno chiamate a redigere verteranno maggiormente su:
Numero di lavoratori occupati di sesso femminile e maschile;
Numero di assunzioni effettuate nel corso dell’anno;
Differenze retributive iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
Tipo di inquadramento contrattuale e mansione svolta da ciascun lavoratore occupato;
Riferimento tra i lavoratori di diverso sesso della tipologia di contratto (tempo pieno-parziale/determinato-indeterminato).
Il rapporto sulla Parità di genere potrà poi essere integrato nel Report di sostenibilità ESG, elaborato in riferimento ai GRI Index.
È entrata in vigore inoltre la
certificazione UNI/PdR 125:2022,
la quale esonera l'azienda
dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro.
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