Pubblicate le istruzioni per usufruire del Credito Adeguamento e del Credito Sanificazione

14/07/2020

Con Provvedimento del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione necessari per fronteggiare l’epidemia da Covid 19.


Credito Adeguamento

Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Le spese sostenute dovranno essere in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

La domanda  può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021.


Credito Sanificazione

Il credito sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:
  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
La domanda può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il
giorno 7 settembre 2020.

 
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