Piano Transizione 4.0: crediti d’imposta in scadenza al 31 dicembre 2020

12/11/2020

Al momento, è fissata al 31 dicembre 2020 la scadenza dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e per la formazione 4.0. 

Credito d’imposta investimenti 4.0

Per i “nuovi” investimenti in beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2020, le imprese per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni e del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Sono agevolabili anche le spese per soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

I crediti d’imposta si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti immateriali. L'utilizzo potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. 

Credito d’imposta formazione 4.0

Fino al 31 dicembre 2020 le imprese potranno beneficiare anche del credito d’imposta formazione 4.0, prorogato, con modifiche, dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi 210-217). 
Il beneficio spetta per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze dei lavoratori dell’impresa delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono agevolabili sia attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni. 
Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), il credito d'imposta spettante è pari al:
  • per le piccole imprese: 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • per le medie imprese: 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • per le grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).
Il credito d’imposta si applica sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente (ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della l. n. 205 del 2017) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Sono spese ammissibili anche le attività di DOCENZA commissionate a:
  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 (soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del DM 4 maggio 2018);
  • Istituti tecnici superiori.
Entro i limiti massimi annuali consentiti, la misura del credito d'imposta è aumentata al 60% per tutte le tipologie di impresa, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite nel decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili.

Possibili  Proroghe e modifiche al Piano Transizione 4.0

Per sapere gli sviluppi futuri delle agevolazioni bisognerà attendere la legge di Bilancio 2021.
Secondo le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, l’intento è “rafforzare il pacchetto di Transizione 4.0”. con un possibili incremento delle aliquote (almeno per i software), l’innalzamento dei massimali di spesa e l’ampliamento delle tipologie di beni e prorogare le misure di incentivi basandosi su una programmazione almeno triennale.

Obiettivo dei servizi Progesa è quello di fornire strumenti ed affiancare la azienda verso la migrazione alle tecnologie abilitanti tipiche di Industria 4.0, in una gestione del processo di cambiamento affidata ad un team di professionisti.

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