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EMILIA ROMAGNA: SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
EMILIA ROMAGNA: SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
11/06/2025
BENEFICIARI
Le imprese, singole o associate, di ogni dimensione, che operano nell’ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Sono escluse le imprese che effettuano la sola commercializzazione e le imprese in difficoltà.
Per assicurare una ricaduta positiva e duratura dell’investimento sui produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire dai produttori agricoli singoli o associati.
PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
I progetti presentati dovranno perseguire uno o più delle seguenti finalità specifiche:
Azione 1
a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l’approvvigionamento e l’efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un’ottica di sostenibilità;
c) miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere;
d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione
f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
h) apertura di nuovi mercati.
Azione 2
Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all’autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.
Gli investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:
a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell’azienda. Gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt.
b) gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa devono utilizzare risorse naturali rinnovabili (con l’esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Le risorse naturali rinnovabili utilizzate negli impianti per la produzione di energia da biogas/biomassa dovranno essere reperite entro un raggio di 70 Km rispetto alla sede dell’impianto.
c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo, con il recupero di una percentuale minima di energia termica del 20%.
d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell’aria;
e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l’altro, viene escluso l’utilizzo di colture dedicate;
f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) n. 2018/2001
I progetti approvati dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione dell'atto dirigenziale di concessione del contributo, salvo la richiesta di un’eventuale proroga non superiore a 180 giorni.
SPESE AMMISSIBILI
1) costruzione e ristrutturazione di immobili;
2) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
3) spese generali connesse alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto. La percentuale massima ammissibile delle spese generali è definita nelle disposizioni comuni.
4) le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente,quali:
- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze.
Rientrano nelle spese ammissibili anche gli investimenti finalizzati al commercio al dettaglio di prodotti prevalentemente aziendali, in locali attigui agli impianti di lavorazione. La quota di prodotto venduta direttamente al consumatore deve essere non prevalente rispetto la quota commercializzata presso soggetti terzi, inoltre la spesa per gli investimenti finalizzati al commercio al dettaglio di prodotti prevalentemente aziendali non può superare il 40% della spesa ammissibile, escluso le spese generali.
La spesa minima ammissibile di un singolo progetto è definita in euro 100.000,00.
La spesa minima ammissibile è ridotta ad euro 50.000,00 nelle zone svantaggiate.
Gli investimenti relativi a prodotti in uscita non Allegato I del Trattato dovranno avere una dimensione di spesa ammissibile non superiore a € 700.000,00, il contributo sarà comunque concesso in relazione all’applicazione dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis”.
Per il settore vitivinicolo i progetti dovranno avere una dimensione finanziaria minima superiore a € 2.000.000,00.
La spesa massima ammissibile è definita in euro 3.000.000,00 per progetti singoli, mentre viene definita in euro 5.000.000,00 per progetti presentati da soggetti aggregati.
AGEVOLAZIONE
L’intensità dell’aiuto è definita nella misura del 40% della spesa ammissibile per l’Azione 1 e del 50% dell’Azione 2.
Le operazioni finanziate con i fondi stanziati con il presente Avviso possono ricevere un ulteriore sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, fino al raggiungimento della massima intensità di aiuto prevista dal Reg. UE 2021/2115 con riferimento ad ogni singolo investimento/fattura; pertanto per l’azione 1 del precedente Paragrafo 1.3 nella misura massima del 25% in quanto l’intensità massima di aiuto ammissibile è pari all’65% e del 30% per l’azione 2 in quanto l’intensità massima di aiuto ammissibile per questo tipo di investimenti è pari all’80%.
Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra i seguenti settori/raggruppamenti di settori, per ciascuno dei quali verrà approvata una specifica graduatoria, come di seguito riportato:
Lattiero – caseario: 11.400.000 euro
Comparto bovini: 1.200.000 euro
Comparto suini: 12.600.000 euro
Comparto avicoli e uova: 3.000.000 euro
Settore ortofrutticolo, compreso patate: 13.800.000 euro
Settore vitivinicolo: 6.000.000 euro
Settore seminativi: cerealicolo e bieticolo-saccarifero 5.400.000 euro
Raggruppamento settori oleoproteaginose, foraggere, sementiero: 3.000.000 euro
Altri settori (olio d’oliva; ovicaprino - carne e latte; cunicolo; equino; bufalino – carne e latte; miele e derivati; aceto balsamico; vivaismo; frutta a guscio; canapa; mangimistico; prodotti in uscita non Allegato 1 del Trattato): 3.600.000 euro
SCADENZA
Le domande di sostegno dovranno essere presentate a decorrere dalla data di apertura dello specifico modulo sul Sistema Informativo Agrea (SIAG) che verrà comunicata sul sito regionale - portale Agricoltura - ed entro il termine perentorio delle ore 13.00.00 del 10 ottobre 2025.
precedente:
Lombardia SRG08 – “Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione” per il settore agroalimentare
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