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Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
13/02/2026
Ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”)
dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026,
nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026. Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate
dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027
, una
comunicazione integrativa
attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. L’ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella “comunicazione originaria.” Si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio 2027.
La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it
Sul modello integrativo, tra l’altro, dovranno essere indicati gli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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