Credito d’imposta ricerca e sviluppo: verso la proroga della sanatoria al 31 ottobre 2023 e possibilità di certificare le attività

11/11/2022

Sta prendendo forma la proposta di differire il termine per la presentazione della domanda di adesione relativa al riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo 2015-2019. La commissione Speciale della Camera nel concludere l'esame del decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2020), ha infatti approvato, tra diversi emendamenti, anche quello recante “Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”, che dispone la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023. Lo scopo della norma (art. 5, commi 7-12, DL n. 146/2021), ricordiamo, era quello di consentire, a chi aveva richiesto in buona fede il credito d’imposta per attività che poi fossero risultate non rientranti nel perimetro dell’agevolazione, di riversare l’importo del credito indebitamente fruito senza sanzioni e interessi. Con il correttivo vengono modificati anche i termini entro cui effettuare la restituzione delle somme. Il riversamento può essere effettuato: in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023; in tre rate annuali di pari importo, con l’aggiunta di interessi. In tal caso, il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello della seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata dovrà versata entro il 16 dicembre 2025.

Nell’emendamento approvato c’è anche un’altra importante novità: l’estensione, ai crediti di imposta ricerca e sviluppo 2015-2019, dell’applicazione della procedura di certificazione della qualificazione degli investimenti, introdotta dal Decreto Semplificazioni (art. 23 Dl 73/2022) relativa ai nuovi crediti ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica.
Va rammentato che la richiesta di tale certificazione è subordinata alla condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. La disciplina attuativa, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, dovrà essere definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli. Non si può negare che la proroga potrà consentire alle imprese, nel frattempo, di dotarsi di una certificazione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo.

Il provvedimento dovrà passare al vaglio dell’Aula e successivamente al Senato, prima di diventare legge dello Stato.
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