Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0

13/12/2021

BENEFICIARI

Imprese
Esercenti arti e professioni

SPESE AMMISSIBILI

BENI MATERIALI 4.0 di cui all'Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232
Le aliquote sono pari:
per investimenti effettuati dal 16.11.2020  al 31.12.2021, ovvero al 31.12.2022 con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro 31.12.2021:
  • 50% fino a 2,5 milioni di euro di investimento
  • 30% oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro di investimento
  • 10% oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro di investimento
per investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022, ovvero al 30.06.2023 con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione entro 31.12.2022
  • al 40% fino a 2,5 milioni di euro di investimento
  • al 20 % oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro di investimento
  • al 10% oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro di investimento
per investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione entro 31.12.2025
  • al 20% fino a 2,5 milioni di euro di investimento
  • al 10% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro di investimento
  • al 5%  oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro di investimento
BENI IMMATERIALI di cui all'Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Le aliquote sono pari:
  • per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 fino al 30.06.2024 con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione entro 31.12.2022, al 20% fino a 1 milione di euro di investimento; SOLO per investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022, ovvero al 30.06.2023 con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro 31.12.2022, l’ aliquota è pari al 50% fino a 1 milione di euro di investimento
  • per investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2023 ovvero al 30.06.2024 con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione entro 31.12.2023,  al 20% fino a 1 milione di euro di investimento
  • per investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero al 30.06.2025 con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione entro 31.12.2024, al 15% fino a 1 milione di euro di investimento
  • per investimenti dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione entro 31.12.2025, al 10% fino a 1 milione di euro di investimento
BENI STRUMENTALI ORDINARI, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016
L’aliquota è pari, per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero al 30 giugno 2023, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20  % del costo di acquisto entro 31.12.2022, al 6%, fino a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali). Non è prevista una proroga della misura per gli anni successivi.

SCADENZA

La fruizione del credito avviene mediante compensazione in F.24  in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione,   per i beni ordinari, o interconnessione, per i beni 4.0; in unica quota per i beni ordinari acquistati da soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro.
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