Credito d'imposta Formazione 4.0- 2020

28/01/2020

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», così come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.

COSTI AMMISSIBILI

Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a Istituti Tecnici Superiori, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0».

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.
Le tecnologie sopra elencate devono essere applicate negli ambiti:
  • vendita e marketing;
  • informatica;
  • tecniche e tecnologie di produzione.

AGEVOLAZIONE

È attribuito un credito d’imposta in misura percentuale dell’ammontare delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per le ore impegnate in corsi di formazione volti ad acquisire o consolidare le conoscenze su tecnologie Impresa 4.0 secondo le seguenti intensità:
  1. il credito di imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili (nel limite massimo annuale di 300.000 euro) per le piccole imprese;
  2. del 40% (nel limite massimo annuale di 250.000 euro) per le medie imprese;
  3. del 30% (nel limite massimo annuale di 250.000 euro) per le grandi imprese. 

Inoltre il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 
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