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Credito di imposta Ricerca e Sviluppo 2015-2019
Credito di imposta Ricerca e Sviluppo 2015-2019
19/02/2017
Il credito d’imposta può essere fruito in modo semplice e rapido: è concesso in maniera automatica a seguito della effettuazione delle spese agevolate.
Sono agevolabili i costi sostenuti per
il personale altamente qualificato e tecnico impiegato nelle attività di ricerca eleggibili;
le spese relative a contratti di ricerca;
le spese per brevetti e quote di ammortamento di attrezzature e strumenti di laboratorio.
Novità introdotte nel 2016
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 5/e del 16/03/16 che fornisce le istruzioni e le linee guida per beneficiare del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo alla luce delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2015.
La
novità principale
consiste nella specifica che sono ammissibili anche i costi del
personale TECNICO
anche NON LAUREATO.
Beneficiari
Il credito di imposta è
riservato alle imprese che
– indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali –
effettuano investimenti per attività di ricerca e sviluppo
, così come individuate dalla norma e dal decreto attuativo.
Si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Attività ammissibili
Sono ammissibili attività di:
ricerca fondamentale;
ricerca industriale;
sviluppo sperimentale;
Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale,
le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
Sono agevolabili
le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi
delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).
Sono
escluse
dal perimetro dell’agevolazione
le modifiche non significative di prodotti e di processi
(a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati).
Ai fini dell’agevolazione in esame rilevano gli investimenti ricerca e sviluppo effettuati
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Spese ammissibili
Le tipologie di spesa agevolabili sono:
a)
personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo,
in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di
strumenti e attrezzature di laboratorio;
c) spese relative a
contratti di ricerca
stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
d)
competenze tecniche e privative industriali
relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Sono, pertanto, agevolabili ai sensi della lettera d) in esame, i costi sostenuti per
il personale non “altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca eleggibili.
e) spese per attività di
certificazione contabile:
le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti scritti nel registro dei revisori legali di cui decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione.
Agevolazione
Il credito di imposta spetta
“nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
Inoltre per le spese relative alle lettere a) e c) il credito di imposta spetta
nella misura del 50 per cento delle medesime.
La misura del beneficio si differenzia funzione della diversa aliquota del credito di imposta disposta per “tipologie” di spese: nell’ambito dei costi ammissibili un gruppo di spese – rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b) e dalle spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali (lettera d) – beneficia dell’aliquota del 25%, mentre per l’altro gruppo di spese – rappresentate dai costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca (lettera a) e dai costi per la ricerca “extra muros”(lettera c) – è prevista un’aliquota maggiorata, pari al 50 per cento.
Scadenza
Il credito d’imposta si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti
il
bonus
è concesso in maniera automatica, a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate.
Cosa fare?
È richiesta la predisposizione di apposita documentazione contabile e tecnica
(in funzione delle spese rendicontate e delle attività svolte) con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti e con l’attestazione di regolarità formale.
La documentazione deve essere certificata
dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.
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