Credito di Imposta Industria 4.0

08/01/2020

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. 
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
 

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.
Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il nuovo credito d’imposta è applicabile agli investimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
 

AGEVOLAZIONE

Per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m., sono previsti due scaglioni di beneficio:
•    credito d’imposta nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
•    credito d’imposta nella misura del 20% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di 10 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni immateriali - Software 4.0 (es: MES, SCADA, sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics, cybersecurity, Gestione della produzione e/o della Supply Chain, etc.) di cui all’Allegato B legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
 

FRUIZIONE

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
 

SCADENZA

Le imprese che si avvalgono di tale INCENTIVO effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
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