Credito di imposta formazione 4.0: chiarimenti dal MISE

04/12/2018

Con Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti, viste le numerose richieste, relativamente al credito d’imposta formazione 4.0.

Un primo chiarimento riguarda il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali: al riguardo, si precisa che tale condizione, nel rispetto dell’effetto incentivante richiesto dal regolamento (UE) n. 651/2014, deve intendersi soddisfatta nel caso in cui lo svolgimento delle attività formative in questione sia previsto in contratti sottoscritti - o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività - a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa. Si evidenzia altresì che, ai fini dell’applicazione del beneficio in esame, risulta demandata ai contratti collettivi aziendali o territoriali l’espressa previsione dei contenuti delle attività formative, con particolare riferimento all’impegno a effettuare investimenti in tali attività. Tale previsione potrà essere successivamente integrata al fine di specificare le modalità di realizzazione delle attività formative. Le parti potranno individuare liberamente lo schema di accordo da utilizzare, a condizione che dallo stesso risulti in maniera espressa la comune volontà in merito alle attività concordate e alla loro programmazione

Questione E-LEARNING: molte richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”. Al riguardo, si osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”. La possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

Altri chiarimenti hanno riguardato la formazione INFRA-GRUPPO e il discorso della cumulabilità dell’incentivo con altri contributi: in applicazione di tali regole generali, deve ritenersi, ad esempio, che il credito d’imposta in esame sia cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi.
 
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