TRANSIZIONE 5.0 - CHIARIMENTO PER SOSTITUZIONE BENI OBSOLETI

14/04/2025

4.24. D. Come si applica la procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio?

R. La procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, consente di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire nella situazione ex ante direttamente dai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall’investimento, assumendo che il bene da sostituire consumi il 5% in più del bene nuovo. Analiticamente, il valore dei consumi energetici del bene da sostituire si ottiene, in riferimento al processo produttivo, dividendo per 0,95 il valore riferito al bene nuovo. In tal senso, ai fini della stima dei consumi energetici nella situazione ex ante del bene da sostituire, non è quindi necessario effettuare misurazioni dirette con strumenti di misura adeguati e/o analisi dei carichi energetici basate sui dati di targa della/e macchina/e; ferma restando, comunque, la facoltà dell’impresa di dimostrare attraverso i calcoli un contributo al risparmio energetico superiore al 5%.
Si specifica che la norma non fissa alcun vincolo tecnologico (fermo restando quanto previsto dalla FAQ 4.19), di potenza, e tipologia tra il bene obsoleto e quello nuovo.
Si precisa, inoltre, che il bene sostituito deve essere dismesso e non occorre rottamarlo.
Resta ferma la necessità di redigere le certificazioni ex ante ed ex post e calcolare il risparmio assoluto in termini di tonnellate equivalenti di petrolio effettuando le eventuali normalizzazioni.
 
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