STARTUP E PMI INNOVATIVE: IN ARRIVO AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI

13/11/2024

“Saranno in vigore dal 22 novembre le nuove agevolazioni fiscali e i nuovi incentivi per le PMI e le startup innovative
Le nuove misure si aggiungono a quelle già presenti e mirano a favorire gli investimenti in tecnologie innovative; nello specifico vengono modificati gli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e in PMI innovative, per i quali è riconosciuta una detrazione IRPEF, così da permettere la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente.
Se, infatti, la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza viene riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione; ciò si potrà applicare agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Inoltre al fine  di  sostenere  la  patrimonializzazione  delle  imprese italiane e il rafforzamento  delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020 sono state inserite ulteriori disposizioni:
a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento  con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato, gli  organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli  quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di  medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
b) per la quota non  prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia;
c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di  liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
e)  l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del  risparmio  sottoscritte  dal  Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49% dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.
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