REGIONE MARCHE: BANDO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Intervento 2.1.1.1 PR FESR 21-27

14/05/2025

BENEFICIARI

Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese, in forma singola, con sede legale e operativa nella Regione Marche e che esercita attività prevalente o secondaria rientrante nei seguenti Codici ATECO ISTAT 2025:
B – Attività estrattive;
C – Attività manifatturiere;
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;
F – Costruzioni;
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
H – Trasporto e magazzinaggio;
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
N – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
S – Attività artistiche, sportive e divertimento;
R – Esclusivamente Codice 87 Servizi di assistenza sociale residenziale e Codice 88 Servizi di assistenza sociale non residenziale
 

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Sulla base della diagnosi energetica redatta secondo i contenuti individuati nelle linee guida ENEA o della certificazione ISO 50001 sono ammissibili i seguenti interventi:

a) efficientamento energetico del processo produttivo (sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica
(elettrica e/o termica) compresa l’applicazione di nuove tecnologie; è ammissibile anche l’installazione di impianti di cogenerazione – trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione
e di sistemi volti al recupero di energia dispersa);
b) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica e/o elettrica; al fine di garantire % elevate di autoconsumo,
il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del Destinatario finale (riportati in diagnosi energetica e attestati
dalle bollette dei consumi aziendali). L’impianto fotovoltaico deve prevedere obbligatoriamente il sistema di accumulo; è possibile derogare a tale obbligo qualora si dimostri un autoconsumo
pari al 70% dell’energia prodotta. Sono ammessi anche i rifacimenti degli impianti, l’integrale ricostruzione e il potenziamento, purché l’impianto esistente sia entrato in esercizio prima
dell’anno 2014 e l’intervento sia migliorativo dell’impianto esistente in termini di potenza e/o di efficienza. L’impianto può essere realizzato su coperture, su pensiline e a terra, purché sia
collocato in area idonea ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 199/2021 e sua normativa statale e regionale di attuazione). Non sono ammessi interventi di installazione di impianti da
fonte rinnovabile realizzati su coperture di amianto senza rifacimento della copertura.

Ai fine della ammissibilità, la domanda di finanziamento deve prevedere tutte e due le tipologie di intervento sopra elencate a) e b). Al fine del rispetto del criterio, l’intervento a) potrà essere sostituito
dall’intervento c)  qualora, l’impresa dimostri che per le caratteristiche della sua attività o per la tipologia di investimenti già sostenuti, non ha possibilità di realizzare la tipologia d’intervento a).
c) Efficientamento energetico degli edifici produttivi, riqualificazione energetica dell’involucro e sostituzione impianti termici ed elettrici a servizio dell’edificio produttivo (si intendono inclusi
anche i magazzini, gli uffici, ecc.). Sono ammessi esclusivamente interventi su edifici utilizzati per i quali è attestabile un consumo energetico;
d) Sistemi di accumulo innovativi (es. accumulo con idrogeno verde, ecc.), sistemi di accumulo di energia termica abbinati a sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento in centrale termica e/o
frigorifera, altri sistemi di accumulo energia non rientranti negli interventi obbligatori;
e) Interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità (es. ups rotanti) di adeguata potenza, atti a garantire la regolare alimentazione degli impianti al verificarsi di interruzioni o variazioni temporanee (transitorie); sono ammessi anche interventi di rifasamento e comunque, installazione di sistemi per la stabilizzazione della tensione (power quality) purché funzionali all’intervento a) Efficientamento energetico del processo produttivo;
f) Introduzione di sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi e dei sistemi di produzione dei vettori energetici utilizzati dall’impresa che consentano di individuare le inefficienze, ottimizzare la gestione dell’energia, ottenere un risparmio energetico, ottimizzare i costi energetici di produzione, e consentire l’acquisizione oraria del dato, la sua analisi e la sua conservazione per almeno 5 anni dalla concessione del contributo (non saranno ammessi sistemi di monitoraggio del singolo impianto che non si interfaccino con un sistema di monitoraggio energetico aziendale).

Sono ammessi progetti con un costo di investimento da un minimo di € 50.000,00
 

SPESE AMMISSIBILI

- spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, spese per l’acquisto di sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia, opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi ammissibili.
Come spese funzionali sono ammesse anche le spese relative alla sostituzione delle coperture in amianto qualora spese strettamente necessarie per la coibentazione della copertura o per l’installazione della fonte rinnovabile (in qualità di spese accessorie);
- spese tecniche (comprese diagnosi energetiche e sistemi di gestione ISO 50001 e la direzione lavori) nel limite del 10% del costo complessivo dell’investimento (spese per opere, impianti, macchinari, ecc.) ammesso a finanziamento
Sono considerate ammissibili:
- per la quota di contributo in conto capitale le spese sostenute dal 30 giugno 2022;
- per la quota di finanziamento agevolato Fondo Credito Energia le spese sostenute dalla
data della decisione di investimento ai sensi di quanto stabilito all’art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione è concessa ed erogata fino a concorrere al massimo al 100% del totale dei costi preventivati e riconosciuti ammissibili, in base alla dimensione di impresa e ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 “de minimis”
L’agevolazione si compone obbligatoriamente di una quota di contributo a fondo perduto (c/capitale) e di una quota finanziamento a tasso zero (fondo credito) in funzione della dimensione aziendale.
La quota a fondo perduto varia dal 20%-25%-30% delle spese mentre la quota di finanziamento varia dal 20% al 70% in funzione della dimensione aziendale e del mix di beneficio richiesto, secondo i limiti massimi previsti (20%+40%)=60% (25%+55%)=80% (30%+70%)=100% per le piccole e medie imprese e (20%+20%)=40% (25%+35%)=60% (30%+40%)=70% per le grandi imprese.
L’agevolazione è concessa ed erogata in regime “de minimis” Reg. (UE) n. 2831/2023. L’aiuto massimo concedibile è pari a 300 mila euro (conto capitale + ESL finanziamento agevolato).

SCADENZA

Apertura piattaforma per il pre-caricamento delle domande: 23/06/2025.
Domanda presentabili dal 23/07/25 al 25/07/25. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
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