PATENT BOX: LA SUPERDEDUZIONE DEL 110% DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO per BREVETTI, DISEGNI, MODELLI E SOFTWARE

09/03/2023

BENEFICIARI

Possono optare per l’applicazione del regime del Nuovo Patent Box i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere da dimensioni e forma giuridica.  L’opzione può essere esercitata anche dalle società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust) con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.  
Requisito fondamentale è che l’azienda sia il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

I costi di ricerca, sviluppo e tutela (attività rilevanti) connessi a:
  • software protetti da copyright
    • Per “software protetto da copyright”, la cui tutela è garantita dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto di autore), si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
    • Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge sul diritto di autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
    • La prova della esistenza del software può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria; tale dichiarazione, resa nella consapevolezza delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. citato, attesta la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a  titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile.
    • In riferimento al software, si potrà beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE. Pur non rappresentando tale adempimento un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, lo stesso presuppone la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter qualificare il bene tra le opere dell’ingegno. Resta ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l’avvenuta registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE.
  • brevetti industriali, ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori
      • I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati, da uffici comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati.
      • l’ottenimento della privativa industriale - a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 (2021, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare) - consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il brevetto industriale.
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati
    • Per disegni e modelli “giuridicamente tutelati”, si intendono:
      • a) i disegni e modelli registrati;
      • b) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all’articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);
      • c) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
      • Nel caso di cui alla lettera a), la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato), rilasciato dall’Ufficio competente.
      • Negli altri casi - lett. b) e c) - la prova dell’esistenza del bene può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria; tale dichiarazione, resa nella consapevolezza delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. citato, attesta la titolarità dei diritti esclusivi sul bene in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo e la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela sopra descritti in relazione al regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari e alla legge sul diritto d’autore e indica inoltre:
      • per il disegno e modello comunitario non registrato, la data e l’evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità;
      • (ii) per il disegno industriale protetto dal diritto d’autore, il nome dell’autore e, se questi non è vivente, la data della morte.
  • due o più beni immateriali (es. brevetto 1 + brevetto 2; + Disegno) tra quelli indicati precedentemente, collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Utilizzati direttamente o indirettamente dall’impresa.  

Per attività rilevanti si intendono:
  • le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto MISE;
  • le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto MISE;
  • le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MISE;
  • le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

I costi ammissibili alla superdeduzione del 110% sono i seguenti:
  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

AGEVOLAZIONE

La modalità di calcolo dell’agevolazione si sostanzia in una “Super deduzione”, valida sia ai fini IRES che IRAP, del 110 % dei costi sostenuti per ricerca, sviluppo e mantenimento dei beni immateriali “tutelati”, a decorrere dal periodo d’imposta in cui il bene agevolabile ottiene un titolo di “privativa industriale”.

Il meccanismo del recapture per i costi sostenuti negli anni precedenti
Una delle novità più interessanti del nuovo regime del Patent Box è il meccanismo del cd. recapture ottennale, che consente di estendere la super deduzione fiscale ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto esercizi precedenti a quello di ottenimento della privativa industriale. Ciò significa che se un’impresa ha ottenuto una privativa industriale nel 2022, sarà possibile applicare la super deduzione del 110 % ai costi di Ricerca e Sviluppo, sostenuti per la realizzazione di tale privativa sin dal 2014. Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano anche le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.

Il cumulo con il credito R&S
Il tema del meccanismo premiale impone di coordinare la disciplina del nuovo regime Patent box con quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo contenuta nell’articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In particolare, occorre considerare che il comma 203 prevede che «per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto […] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».
Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent box rientri nel novero «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti», analogamente a quanto già sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che per «sussidio deve interventi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)». Pertanto, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d’imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, si ritiene che, in tali ipotesi, i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, debbano essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito d’imposta in questione. A tal fine, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160 del 2019, eventualmente già fruito; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d’imposta al momento applicabili.

SCADENZA

L’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
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