OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER FRUZIONE CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

03/04/2024

Il DL n. 39 del 29 Marzo 2024 - G.U. 30 Marzo 2024 -  impone precisi obblighi per la fruizione del Credito d’Imposta 4.0 relativamente agli investimenti 2023-2025 e per quello sulla Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design dal 2024.

1) Credito d’Imposta Investimenti 4.0
A) Investimenti a partire dal 30 Marzo 2024

Viene prevista obbligatoriamente una comunicazione ex ante al Ministero relativamente a:
  • ammontare complessivo dell’investimento
  • presunta ripartizione negli anni della fruizione del Credito.
  Viene poi prevista anche una comunicazione obbligatoria ex post una volta terminati gli investimenti circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione.

B) Investimenti effettuati dal 1° Gennaio 2024 al 29 Marzo 2024
Nessun obbligo di comunicazione ex ante, ma “solo” di comunicazione ex post circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione

C) Investimenti 2023
La compensabilità dei  crediti maturati e  non  ancora  fruiti per gli investimenti 4.0 del 2023, è  subordinata alla comunicazione obbligatoria ex post circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione.
Pertanto  si ritiene che finché non sarà emanato il relativo modello di comunicazione, le aziende non potranno utilizzare il Credito in compensazione con il modello F24.

2) Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design

a) Attività di R&S, Innovazione e Design a partire dal 30 Marzo 2024
Viene prevista obbligatoriamente una comunicazione ex ante al Ministero relativamente a:
  • ammontare complessivo dell’investimento
  • presunta ripartizione negli anni della fruizione del Credito.
  Viene poi prevista anche una comunicazione obbligatoria ex post una volta terminati gli investimenti circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione.
b) Per le attività di R&S iniziate dal 1° Gennaio 2024 nessun obbligo di comunicazione ex ante, ma “solo” di comunicazione ex post circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione.

Con apposito  decreto  direttoriale  del Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  sono  apportate  le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021,  anche  per  quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini  di  invio  delle comunicazioni.
Il DL n.39 /2024 dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni.

Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

  1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta  per  investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis  a 1058-ter, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e  dei  crediti d'imposta per  investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo, innovazione  tecnologica  e  design  e  ideazione  estetica  di   cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27  dicembre  2019, n.  160,  ivi  incluse  le  attivita'  di   innovazione   tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi  di  innovazione  digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203,  quarto  periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica,  l'ammontare  complessivo  degli  investimenti   che  si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore  del presente decreto-legge,  la  presunta  ripartizione  negli  anni  del credito e la relativa fruizione. La comunicazione  e'  aggiornata  al completamento  degli  investimenti  di  cui  al  primo  periodo.   La comunicazione  telematica  di  completamento  degli  investimenti  e' effettuata anche  per  gli  investimenti  di  cui  al  primo  periodo realizzati  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024  e  fino  al  giorno antecedente  alla  data   di   entrata   in   vigore   del   presente decreto-legge.  Le  comunicazioni  di  cui  al  presente  comma  sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui al presente articolo, con apposito  decreto  direttoriale  del Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  sono  apportate  le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021,  anche  per  quel che concerne il contenuto, le modalita' e i termini  di  invio  delle comunicazioni di cui al presente comma.
  
2. Il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di  cui al presente articolo  necessari  ai  fini  del  monitoraggio  di  cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.  Per  gli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi di   cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei  crediti maturati e  non  ancora  fruiti  e'  subordinata alla  comunicazione effettuata secondo le modalita' di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
 
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