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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER FRUZIONE CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER FRUZIONE CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
03/04/2024
Il DL n. 39 del 29 Marzo 2024 - G.U. 30 Marzo 2024 - impone precisi obblighi per la fruizione del Credito d’Imposta 4.0 relativamente agli investimenti 2023-2025 e per quello sulla Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design dal 2024.
1) Credito d’Imposta Investimenti 4.0
A) Investimenti a partire dal 30 Marzo 2024
Viene prevista obbligatoriamente una comunicazione ex ante al Ministero relativamente a:
ammontare complessivo dell’investimento
presunta ripartizione negli anni della fruizione del Credito.
Viene poi prevista anche una comunicazione obbligatoria ex post una volta terminati gli investimenti circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione.
B) Investimenti effettuati dal 1° Gennaio 2024 al 29 Marzo 2024
Nessun obbligo di comunicazione ex ante, ma “solo” di comunicazione ex post circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione
C) Investimenti 2023
La compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti per gli investimenti 4.0 del 2023, è subordinata alla comunicazione obbligatoria ex post circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione.
Pertanto si ritiene che finché non sarà emanato il relativo modello di comunicazione, le aziende non potranno utilizzare il Credito in compensazione con il modello F24.
2) Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design
a) Attività di R&S, Innovazione e Design a partire dal 30 Marzo 2024
Viene prevista obbligatoriamente una comunicazione ex ante al Ministero relativamente a:
ammontare complessivo dell’investimento
presunta ripartizione negli anni della fruizione del Credito.
Viene poi prevista anche una comunicazione obbligatoria ex post una volta terminati gli investimenti circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione.
b) Per le attività di R&S iniziate dal 1° Gennaio 2024 nessun obbligo di comunicazione ex ante, ma “solo” di comunicazione ex post circa l’ammontare effettivo dell’investimento e la relativa fruizione.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne
il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
Il DL n.39 /2024 dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni.
Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a
comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione
. La comunicazione e' aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti e' effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalita' e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
relativi all'anno 2023
, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti e'
subordinata
alla comunicazione effettuata secondo le modalita' di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
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