Nuovo Patent box: al via la consultazione pubblica su bozza di circolare e schema di provvedimento

23/01/2023

Fino al 3 febbraio sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza della circolare, contente chiarimenti sul nuovo regime del Patent Box introdotto dall’art. 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, e  uno schema di Provvedimento recante alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022, già recepite nella bozza di circolare.

Lo scopo della consultazione è permettere ai soggetti interessati di inviare proposte di modifica o di integrazione che verranno valutate dall’Agenzia delle Entrate al fine di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

Ricordiamo che il Patent box, introdotto con legge di Bilancio del 2015 (Legge 190/2014), è stato riformato nel 2021. Si tratta di un regime agevolativo opzionale connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e tutela legale dei diritti (cd attività rilevanti) in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati. Si sostanzia in una “super deduzione”, valida sia ai fini IRES che IRAP, del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti a decorrere dal periodo d’imposta in cui il bene agevolabile ottiene il titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. L’agevolazione è applicabile a partire dall’esercizio 2021 ed è subordinata all’esercizio di un’opzione della durata di cinque periodi di imposta, irrevocabile e rinnovabile. L’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa.

Dalla lettura dei documenti in consultazione emergono conferme ma anche interessanti novità.

Nella prima parte la circolare si sofferma sui requisiti soggettivi e sulle modalità di accesso al regime opzionale. Oltre all’elenco dei beneficiari (articolo 6, comma 1 e 2 del Dl n. 146/2021) il documento di prassi, richiamando la disciplina sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, prevede l’esclusione del regime opzionale per le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 231/2001) per il periodo d’imposta di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Queste cause di esclusione operano anche riguardo al meccanismo premiale. La circolare chiarisce ulteriormente il concetto di investitore e fornisce delle precisazioni sull’esercizio dell’opzione, irrevocabile e rinnovabile e di durata pari a cinque periodi d’imposta ammettendo, inoltre, come avveniva anche con il vecchio regime, l’istituto della “remissione in bonis”. Fornisce poi indicazioni sul regime transitorio dal precedente regime al nuovo, in particolare sulla tipologia di contribuenti che intendono transitare nel nuovo regime e sui contribuenti che permangono nel vecchio regime o per scelta o perché previsto dalla norma primaria.
Nuovo Patent box: al via la consultazione pubblica su bozza di circolare e schema di provvedimento
La seconda parte è dedicata all’ambito oggettivo e alle modalità di calcolo dell’agevolazione. Viene confermato che rientrano fra i beni agevolabili i brevetti industriali, software coperto da copyright e disegni e modelli giuridicamente tutelati (a differenza del precedente regime Patent box sono esclusi i brevetti in corso di concessione e il know how).  Contiene interessanti precisazioni in merito al concetto di attività rilevanti e delle spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale. In particolare sembra risolvere il problema  sul dies a quo per l’applicazione della maggiorazione del 110% con meccanismo premiale nel caso di disegni e modelli e software. Per i disegni e modelli non registrati, la bozza prevede che siano agevolabili a partire dal periodo in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, ma che non sia possibile procedere ad un recapture dei costi precedentemente sostenuti in quanto manca un titolo di privativa industriale conseguibile solo mediante registrazione. Per quel che concerne le attività di ideazione e realizzazione del software, ancorché tale bene sia protetto dalla legge sul diritto d’autore a partire dal momento della sua creazione, senza che sia previsto un titolo di privativa industriale, si ritiene che tali attività possano considerarsi rilevanti nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE. In riferimento al software, la maggiorazione del 110% delle spese sostenute per le attività di ideazione e realizzazione potrà quindi essere effettuata a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE. Pur non rappresentando tale registrazione un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, infatti la stessa conferisce una data certa alla creazione dell’opera e dà prova della sua esistenza e paternità. La bozza di circolare, infine, chiarisce ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale, per i beni immateriali oggetto di registrazione in diversi Paesi, la privativa industriale si considera conseguita nell’anno della prima registrazione del bene.

L’ultima parte tratta il regime degli oneri documentali e le condizioni per avvalersi dell’esimente sanzionatoria, fra cui l’obbligo di apposizione della firma elettronica con marca temporale.

Elementi di novità si riscontrano anche nella lettura della bozza di provvedimento che modifica in alcuni punti il provvedimento del 15 febbraio 2022.  Viene stabilito che le attività rilevanti possono essere svolte anche in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Inoltre, con riferimento al primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime, è previsto un ampliamento di 6 mesi dei termini per l’apposizione della marca temporale sulla documentazione idonea e infine l’assenza della firma elettronica con marca temporale comporta la disapplicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 471/1997 in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta e non il recupero integrale dell’agevolazione.
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