LOMBARDIA: PSN/PAC 2023-2027 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” - Sviluppo Rurale/bando 2024

15/04/2024

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
a) Imprenditore agricolo individuale;
b) Società agricola di persone, di capitali o cooperativa.
Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo devono continuativamente:
1) essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP(ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4416 del 17 marzo 2021, pubblica sul BURL s.o. 11 del 19 marzo 2021), anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente competente;
2) condurre un’azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i.. Il rispetto della sopracitata Direttiva non si applica nel caso di giovani agricoltori, ammessi all’Intervento SRE01 - “Insediamento giovani agricoltori  ” del PSP 2023-2027, o all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro la data di presentazione della domanda di saldo.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie d’intervento:
A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:
1. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo  di fabbricati rurali al servizio dell’azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea. Sono compresi i locali a servizio delle attività produttive pertinenti all’intervento proposto, solo se ricompresi in un intervento di costruzione/ristrutturazione più ampio, con un costo massimo dell’investimento ammesso pari a 25.000,00 euro, documentato da apposito computo metrico e/o evidenziato da preventivi;
2. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati al miglioramento delle strutture esistenti e/o al miglioramento della gestione dei reflui e/o per commisurare il volume di stoccaggio degli effluenti agli investimenti che determinano un aumento dei capi allevati;
3. copertura impermeabile delle strutture di stoccaggio, nuove ed esistenti, effettuate con materiali a superficie continua in forma flessibile (teli e membrane), supportati da strutture portanti, e storage bag, ovvero strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento. Tale intervento non deve risultare l’investimento prevalente in termini di valore economico dell’intero progetto;
4. costruzione di nuove serre e tunnel. Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:
• 250 mq nel caso di serre;
• 750 mq nel caso di tunnel.
I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi, non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel. Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune;

B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto irriguo e antigrandine; dall’obbligo di realizzazione dell’impianto antigrandine sono esentati gli impianti di frutta a guscio. Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell’acquisto di:
• piante, a esclusione delle spese di messa a dimora;
• pali e fili di sostegno;
• dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);
• impianto di irrigazione;
• impianto antibrina;
• impianto antigrandine;
• reti antinsetto.
In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l’acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all’impianto estirpato. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a 5.000 mq;

C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti, relativi alle caratteristiche degli interventi proposti, devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda iniziale. Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell’amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest’ultimo. La rimozione dell’amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine previsto per la conclusione degli interventi finanziati. La rimozione e la sostituzione dell’amianto sono ammissibili solo se effettuate nell’ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali.

D) acquisto di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:
1. produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
2. trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea;
3. movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che vi sia il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
• almeno il 51% dell’effluente, anche a seguito di eventuale trattamento, sia distribuito su terreni disponibili a qualsiasi titolo per l’utilizzazione agronomica da parte dell’impresa o società richiedente l’aiuto, compresi i terreni oggetto di convenzione di utilizzazione agronomica;
• gli effluenti di allevamento trattati siano per almeno il 51% di provenienza dell’impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica dell’effluente di allevamento” (Comunicazione nitrati) di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i.; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. Tale intervento non deve risultare l’investimento prevalente in termini di valore economico dell’intero progetto. Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli indicati al paragrafo 7.1 del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE, approvato con le citate Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i., ad eccezione degli impianti di “nitrificazione e denitrificazione”, di “fitodepurazione” e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo;
4. riduzione dei consumi energetici o miglioramento dell’efficienza energetica, tramite l’installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo;

E) acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato negli Allegati 1 e 2 delle presenti disposizioni attuative.
Si precisa che la spesa ammessa complessiva massima è pari a 300.000,00 euro;

F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture, ad esempio acquisto di reti antinsetto e reti antigrandine per le colture arboree;

G) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001, EMAS, GlobalGap;

H) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a esclusivo utilizzo aziendale (impianti fotovoltaici, incluso sistema di accumulo, se richiesto, solare termico e caldaie a biomassa con sistema antiparticolato minore di 10 milligrammi/m3 ), installati su/in fabbricati rurali produttivi afferenti all’impresa.
Tale intervento non deve risultare l’investimento prevalente in termine di valore economico dell’intero progetto. L’esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato tramite:
• per impianto fotovoltaico: un preventivo di connessione alla rete emesso dal gestore della rete e una relazione da parte di un tecnico abilitato con l’indicazione che la produzione di energia sia compresa tra il 20% e il 100% del fabbisogno aziendale, ottenuto dalla media dei consumi dei 3 anni precedenti, desunti dalle forniture o di una stima dei consumi in caso di nuove aziende, nuovi centri aziendali o ampliamento del centro aziendale esistente. Si precisa che la spesa ammessa complessiva massima è pari a 150.000,00 euro;
• per impianto solare termico e caldaie a biomassa: una relazione da parte del tecnico che fornisce l’impianto indicante il fabbisogno aziendale.

Spese per progettazione e direzione lavori (in % variabile in funzione del progetto)
Le spese per progettazione e direzione lavori comprendono:
a) progettazione e consulenza tecnico-finanziaria degli interventi proposti;
b) direzione dei lavori e gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza;
c) costi di certificazione energetica;
Non sono comprese le spese per progettazione e direzione lavori per:
a) acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature;
b) Iva e altre imposte o tasse.

Spese di informazione e pubblicità Le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 300,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Spese per la costituzione di polizze fideiussorie Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,7% dell’importo ammesso a finanziamento dopo l’applicazione del massimale e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Gli interventi devono essere:
- cantierabili alla data di presentazione/protocollazione della domanda di aiuto;
- iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.
Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi successivi alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La spesa minima ammissibile, per domanda di contributo, è pari a € 25.000,00 per le Aziende di montagna e a € 50.000,00 per le Aziende non di montagna.
Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione al presente Intervento è pari a € 3.000.000,00 per domanda.

AGEVOLAZIONE

L’aiuto è concesso secondo la tipologia di contributo in conto capitale, in misura variabile dal 40% al 50% delle spese ammissibili; dal 50% al 60% per i giovani agricoltori che sono stati ammessi al sostegno di cui all’Intervento SRE01 - “Insediamento giovani agricoltori” del PSP 2023-2027 oppure dell’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del PSR 2014-2022 con il III e IV periodo del 4° bando

SCADENZA

Primo sportello: domande dal 15 aprile 2024 al 09 settembre 2024
Data chiusura istruttorie 14 marzo 2025

Secondo sportello: domande dal 10 marzo 2025 al 08 settembre 2025
Data chiusura istruttorie 13 marzo 2026
La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.
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