IRES premiale nel 2025 per le società che investono nel 4.0 o 5.0

08/01/2025

Tra le novità della Legge di Bilancio 2025 si prevede l’introduzione della cosiddetta “Ires premiale”; infatti in presenza di specifiche condizioni, la misura comporta la riduzione, per il solo 2025, dell’aliquota Ires dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato dai soggetti Ires.
Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2025), il reddito imponibile IRES può beneficiare dell'aliquota ridotta del 20% se si verificano le seguenti condizioni:
  • una quota almeno pari all’80% degli utili dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una riserva specifica;
  • una quota almeno pari al 30% degli utili accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio 2023, deve essere investita nell’acquisizione di beni materiali e immateriali che rientrano tra quelli che possono fruire del credito Industria 4.0 e Transizione 5.0. Detti investimenti devono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (quindi, 1° gennaio 2025) ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 (30 ottobre 2026). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.

CHI PUO’ USUFRUIRNE

a) società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
La mini-IRES spetta a condizione che siano congiuntamente rispettate le seguenti condizioni:
  • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025):
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024).
- devono essere effettuate nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato; è necessario un incremento occupazionale nel 2025 di almeno l’1% rispetto al 2024, con almeno un dipendente aggiuntivo;
  • l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni né nel 2024 né nel 2025.
La norma si applica anche in caso di adesione al regime del consolidato e della trasparenza fiscale, con regole di coordinamento specifiche:
a) per le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota IRES ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
b) in caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta l’aliquota IRES ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Decadenza dall’agevolazione

Viene previsto che le imprese beneficiarie della mini-IRES decadono dalla stessa, con conseguente recupero dell’agevolazione fruita:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata nell’apposita riserva venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2026);
b) se i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
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