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IPERAMMORTAMENTO 4.0 E 5.0 PER INVESTIMENTI 2026
IPERAMMORTAMENTO 4.0 E 5.0 PER INVESTIMENTI 2026
22/10/2025
Nella prima bozza della Legge di Bilancio del 2026 all’art. 95 è previsto il “ritorno” alle agevolazioni del Super e Iper Ammortamento mixate con obiettivi e concetti di Transizione 5.0, per le imprese che effettueranno investimenti in beni 4.0 e investimenti per l’efficienza energetica, dal
1 Gennaio 2026
, con consegna dei beni entro il 30 Giugno 2027.
Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, sarà quindi maggiorato per le imprese, con evidenti benefici fiscali.
La maggiorazione sarà del
180%
per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del
100%
per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del
50%
per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro è riconosciuta per:
a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di
obiettivi di transizione ecologica
, ivi compresa la
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la
riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento
non inferiore al 5% (“vecchi parametri di risparmio di Transizione 5.0), la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del
220%
per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nel caso di:
a) investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in
sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi
alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
Ora non resta che attendere il proseguimento dell’iter Parlamentare di approvazione della Legge per capire se le suddette agevolazioni saranno confermate integralmente o saranno oggetto di modifiche e nuovi Decreti per definire nel dettaglio ulteriori requisiti e procedure di accesso.
precedente:
Report di Sostenibilità: Prima pubblicazione di Latteria Sociale Mantova Soc. Agr. Coop.
successivo:
Report di Sostenibilità: Prima pubblicazione di Levoni S.p.A. Società Benefit
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