IPERAMMORTAMENTO 4.0 E 5.0 PER INVESTIMENTI 2026

22/10/2025

Nella prima bozza della Legge di Bilancio del 2026 all’art. 95 è previsto il “ritorno” alle agevolazioni del Super e Iper Ammortamento mixate con obiettivi e concetti  di Transizione 5.0, per le imprese che effettueranno investimenti in beni 4.0 e investimenti per l’efficienza energetica, dal 1 Gennaio 2026, con consegna dei beni entro il 30 Giugno 2027.
Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, sarà quindi maggiorato per le imprese, con evidenti benefici fiscali.

La maggiorazione sarà del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro è riconosciuta per:
a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, ivi compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5% (“vecchi parametri di risparmio di Transizione 5.0), la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nel caso di:
a) investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Ora non resta che attendere il proseguimento dell’iter Parlamentare di approvazione della Legge per capire se le suddette agevolazioni saranno confermate integralmente o saranno oggetto di modifiche e nuovi Decreti per definire nel dettaglio ulteriori requisiti e procedure di accesso.
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