Incentivi coperti dal PNRR, sì alla cumulabilità

10/01/2022

Con la Circolare N. 33 del 31/12/2021, Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ammette la cumulabilità degli incentivi coperti dal PNRR (incluso Transizione 4.0) con altre misure, a patto naturalmente di non coprire gli stessi costi. Viene chiarito che doppio finanziamento e cumulo “si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. Con cumulo delle risorse, si intende la “possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento”, per coprire diverse parti di un investimento. Alle imprese è quindi consentito il cumulo di fonti finanziarie diverse all’interno di un unico progetto, a patto che il sostegno non copra lo stesso costo. La circolare offre un esempio pratico. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto
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