IL NUOVO PATENT BOX: LA SUPERDEDUZIONE DEL 110% DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

07/07/2022

Dal “vecchio” Patent Box alla nuova superdeduzione 110% dei costi di ricerca e sviluppo

Il Patent Box, regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto nel nostro ordinamento nel 2015 con la legge di stabilità (L.190/2014), è stato recentemente riformato dal cd. Decreto Fiscale (DL n. 146/2021) e Legge di Bilancio 2022 (L.231/2021), trasformando il Patent Box da una parziale detassazione sui redditi derivante dall’utilizzo di taluni beni immateriali in una “super deduzione” fiscale del 110% delle spese di Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica,  Design e Ideazione Estetica (cd. attività rilevanti) sostenute per la creazione, lo sviluppo e il mantenimento di privative industriali (software coperto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli).
Successivamente il Provvedimento del 15.02.2022 n. 48243 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato le regole attuative del rinnovato istituto agevolativo, a partire dall’anno 2021.  
La precedente versione del Patent Box, ora abrogata, potrà trovare applicazione ancora sino al 2024, per le opzioni riferite al 2020 (quinquennio 2020-2024).
Da segnalare anche la Circolare Assonime n. 19 del 10 Giugno 2022, il primo completo spunto dottrinale con sorprese e conferme.
 

Beneficiari Nuovo Patent Box

Le modifiche normative non riguardano i beneficiari dell’agevolazione. Possono infatti ancora optare per l’applicazione del regime del Nuovo Patent Box i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere da dimensioni e forma giuridica.  L’opzione può essere esercitata anche dalle società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust) con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.  Requisito fondamentale è che l’azienda sia titolare di privative industriali e che vi investa al fine di svilupparne, rafforzarne e/o estenderne le potenzialità.
L’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
 

Le novità rilevanti del Nuovo Patent Box

IL NUOVO PATENT BOX: LA SUPERDEDUZIONE DEL 110% DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
Ambito di applicazione
La legge di Bilancio 2022 ha ridotto il complesso dei beni agevolabili limitandolo alle “attività rilevanti” connesse a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati, utilizzati direttamente  o indirettamente dall’impresa.  
Per attività rilevanti si intendono:
  • le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto MISE;
  • le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto MISE;
  • le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MISE;
  • le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte da un commissionario, quest’ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo.
Il nuovo regime agevolativo è applicabile a partire dall’esercizio 2021.
 
Modalità di calcolo per fruire dell’agevolazione
La modalità di calcolo dell’agevolazione si sostanzia in una “Super deduzione”, valida sia ai fini IRES che IRAP, del 110 % dei costi sostenuti per ricerca, sviluppo e mantenimento dei beni immateriali “tutelati”, a decorrere dal periodo d’imposta in cui il bene agevolabile ottiene un titolo di “privativa industriale”.
IL NUOVO PATENT BOX: LA SUPERDEDUZIONE DEL 110% DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
I costi ammissibili alla superdeduzione del 110%
  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Il meccanismo del recapture per i costi sostenuti negli anni precedenti
Una delle novità più interessanti del nuovo regime del Patent Box è il meccanismo del cd. recapture ottennale, che consente di estendere la super deduzione fiscale ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto esercizi precedenti a quello di ottenimento della privativa industriale. Ciò significa che se un’impresa ha ottenuto una privativa industriale nel 2021, sarà possibile applicare la super deduzione del 110 % ai costi di Ricerca e Sviluppo, sostenuti per la realizzazione di tale privativa sin dal 2013. Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano anche le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.
IL NUOVO PATENT BOX: LA SUPERDEDUZIONE DEL 110% DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
Il cumulo con il credito R&S
Altra novità della Legge di bilancio 2022 è l’abrogazione dell’incompatibilità tra Patent box e Credito d’imposta R&S inizialmente prevista dal Decreto Fiscale.  Le imprese per tutta la durata dell’opzione possono usufruire contemporaneamente del Patent Box e del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo. Interessante è la sinergia tra queste due agevolazioni che può generare benefici potenziali sulle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere per es. dal 2015 (anno di introduzione del credito imposta R&S) in relazione a titoli di privativa industriale conseguiti nel periodo d’imposta 2021 e successivi.
In continuità con la previgente disciplina agevolativa è prevista anche la c.d. penalty protection ossia la predisposizione di documentazione idonea a scongiurare l’applicazione delle sanzioni qualora, nel corso di verifiche fiscali, emergessero errori di determinazioni del beneficio.  Il dossier documentale deve essere articolato in due distinte sezioni: sezione A, destinata ad accogliere informazioni inerenti all’impresa beneficiaria e alle attività rilevanti ai fini del regime agevolativo; sezione B, dedicata all’individuazione e quantificazione delle spese rilevanti ai fini dell’applicazione della super deduzione del 110%.
IL NUOVO PATENT BOX: LA SUPERDEDUZIONE DEL 110% DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
PROGESA mette a disposizione un team di professionisti per affiancare le imprese nell’accedere alla misura agevolativa. Offre una consulenza completa a partire dagli studi di fattibilità, analisi dei requisiti di ammissibilità, individuazione e selezione dei beni agevolabili, identificazione dei costi e delle attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale e della determinazione puntuale della base di calcolo a cui applicare la maggiorazione del 110 % fino alla redazione della documentazione idonea ad evitare le sanzioni nonché all’assistenza in caso di eventuali verifiche.

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