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Greenwashing - UE: stop alle dichiarazioni generiche
Greenwashing - UE: stop alle dichiarazioni generiche
26/05/2023
Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche alla direttiva
direttiva 2005/29/CE
, con il documento
"Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde"
.
La direttiva mira a tutelare i consumatori, contrastando le pratiche commerciali sleali mediante dichiarazioni ambientali ingannevoli o false ("
greenwashing
"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti, non credibili e non certificati.
Per rendere possibile la veridicità delle informazioni ai consumatori sulla
"sostenibilità sociale" dei prodotti
(condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza, il benessere degli animali), è stato introdotto il
divieto di "dichiarazione ambientale generica" non comprovata da evidenze di veridicità
. Oltre ai prodotti dell'impresa, la veridicità della sostenibilità sociale dichiarata è estesa anche alle attività degli operatori professionisti.
Per "dichiarazione ambientale generica" - e quindi da vietare- si intende:
"
rispettoso dell'ambiente
",
"
ecocompatibile
",
"
eco
",
"
verde
",
"
amico della natura
",
"
naturale
",
"
rispettoso degli animali
",
"
cruelty-free
",
"
sostenibile
",
"
ecologico
",
"
rispettoso dal punto di vista ambientale
",
"
rispettoso dal punto di vista del clima
",
"
che salvaguarda l'ambiente
",
"
a deforestazione zero
",
"
rispettoso in termini di emissioni di carbonio
",
"
neutrale dal punto di vista climatico
",
"
efficiente sotto il profilo energetico
",
"
biodegradabile
",
"
neutrale dal punto di vista della plastica
",
"
privo di plastica
",
"
a base biologica
"
o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "
consapevole
" o "
responsabile
" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali.
Il
divieto di utilizzare le
espressioni generiche
si applica quando non è dimostrata l'effettiva eccellenza
della prestazione ambientale/sociale dichiarata o quando non vi sono prove scientifiche a supporto. Il divieto si applica anche quando la
dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti nell'annuncio pubblicitario
, oppure sulla confezione del prodotto o nell'interfaccia di vendita online.
Rimane la possibilità alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali purché la pubblicità non porti ad affermare che gli investimenti abbiano lo scopo di neutralizzare o addirittura rendere positivo l'impatto del prodotto sull'ambiente.
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