Greenwashing - UE: stop alle dichiarazioni generiche

26/05/2023

Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche alla direttiva direttiva 2005/29/CE, con il documento "Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde".
La direttiva mira a tutelare i consumatori, contrastando le pratiche commerciali sleali mediante dichiarazioni ambientali ingannevoli o false ("greenwashing"), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti, non credibili e non certificati.
Per rendere possibile la veridicità delle informazioni ai consumatori sulla "sostenibilità sociale" dei prodotti (condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza, il benessere degli animali), è stato introdotto il divieto di "dichiarazione ambientale generica" non comprovata da evidenze di veridicità.  Oltre ai prodotti dell'impresa, la veridicità della sostenibilità sociale dichiarata è estesa anche alle attività degli operatori professionisti.
Per "dichiarazione ambientale generica" - e quindi da vietare- si intende:
  •  "rispettoso dell'ambiente",
  • "ecocompatibile",
  • "eco",
  • "verde",
  • "amico della natura",
  • "naturale",
  • "rispettoso degli animali",
  • "cruelty-free",
  • "sostenibile",
  • "ecologico",
  • "rispettoso dal punto di vista ambientale",
  • "rispettoso dal punto di vista del clima",
  • "che salvaguarda l'ambiente",
  • "a deforestazione zero",
  • "rispettoso in termini di emissioni di carbonio",
  • "neutrale dal punto di vista climatico",
  • "efficiente sotto il profilo energetico",
  • "biodegradabile",
  • "neutrale dal punto di vista della plastica",
  • "privo di plastica",
  • "a base biologica"
  • o asserzioni analoghe, oltre alle asserzioni più ampie quali "consapevole" o "responsabile" che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali.
Il divieto di utilizzare le espressioni generiche si applica quando non è dimostrata l'effettiva eccellenza della prestazione ambientale/sociale dichiarata o quando non vi sono prove scientifiche a supporto. Il divieto si applica anche quando la dichiarazione non è fornita in termini chiari ed evidenti nell'annuncio pubblicitario, oppure sulla confezione del prodotto o nell'interfaccia di vendita online.

Rimane la possibilità alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali purché la pubblicità non porti ad affermare che gli investimenti abbiano lo scopo di neutralizzare o addirittura rendere positivo l'impatto del prodotto sull'ambiente. 
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