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"Direttiva Macchine" abrogata dal nuovo regolamento del Parlamento Europeo
"Direttiva Macchine" abrogata dal nuovo regolamento del Parlamento Europeo
02/05/2023
Il Parlamento Europeo ha approvato il testo del nuovo regolamento che andrà a sostituire e progressivamente ad abrogare la direttiva 2006/42/CE, anche detta “
Direttiva Macchine
”.
La necessità di migliorare, semplificare e adattare le disposizioni stabilite in tale direttiva alle esigenze del mercato e fornire norme chiare in relazione al quadro di applicazione del nuovo regolamento è legata alle carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità evidenziate negli anni dalla
direttiva 2006/42/CE
stessa.
PERCHÉ UN REGOLAMENTO?
La sostituzione della “
Direttiva Macchine
” con un “
regolamento
” è dettata dalla
volontà di adottare requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e procedure di valutazione di conformità che si applichino in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l’Unione Europea
.
La differenza fondamentale infatti tra una “direttiva” e un “regolamento” è che
la direttiva fornisce degli indirizzi e degli obiettivi
che gli Stati membri devono recepire e raggiungere emettendo leggi nazionali specifiche,
il regolamento invece è un atto legislativo vincolante
che viene applicato interamente in tutta Europa e viene attuato senza la necessità di attività nazionali. Dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore il nuovo regolamento verrà applicato e contestualmente abrogata la direttiva 2006/42/CE.
QUALI SONO LE NOVITÀ?
Dato l'impiego di macchinari avanzati sempre più autonomi nella produzione e il conseguente minor utilizzo di manodopera umana, si è reso necessario fare delle precisazioni su:
l’elaborazione in tempo reale di informazioni,
la risoluzione di problemi,
la mobilità,
i sistemi di sensori,
l’apprendimento,
l’adattabilità
la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri).
I punti di innovazione tecnologica
appena elencati hanno conseguentemente
evidenziato alcune lacune
presenti nella vigente normativa per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e quindi il nuovo regolamento ha l’intento di colmarle,
disciplinando i rischi di sicurezza
derivanti dall'impiego delle nuove tecnologie digitali.
I NUOVI OPERATORI ECONOMICI
Le figure coinvolte, sulle quali ricadono congiuntamente gli obblighi relativamente alla messa sul mercato di macchine o prodotti, sono:
fabbricante
importatore,
intendendo “qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento originario da un paese terzo”
distributore
è “qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato”.
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Il
nuovo regolamento
insieme
alla
nuova dichiarazione di conformità
andranno a sostituire la vecchia Dichiarazione CE delle macchine.
La nuova dichiarazione di conformità UE sarà
allineata ai requisiti del nuovo regolamento e sarà unica per tutti gli atti UE
che richiedono la conformità e che si applicano a un prodotto.
I SOFTWARE CON FUNZIONI DI SICUREZZA
In un contesto sempre più automatizzato, i software stanno acquisendo un ruolo sempre più importante nella progettazione delle macchine, quindi anche la definizione di componenti di sicurezza è stata integrata con altri software che svolgono una funzione di sicurezza. Quando immessi in modo indipendente sul mercato dovranno avere
marcatura CE
e dovranno essere corredati di una dichiarazione di conformità UE, oltre che di istruzioni per un utilizzo corretto.
I PRODOTTI AD ALTO RISCHIO
Il nuovo regolamento stabilisce 6 categorie di
macchine ad “alto rischio”,
le cui valutazioni di conformità dovranno obbligatoriamente essere affidate ad un organismo terzo e, di conseguenza, non potranno più essere effettuate dal fabbricante, che sono:
dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
, compresi i loro ripari;
ripari
dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
ponti elevatori
per veicoli;
apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto
;
componenti di sicurezza dotati di un comportamento
integralmente o parzialmente
autoevolutivo
che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
macchine che integrano sistemi
con un comportamento integralmente o parzialmente
autoevolutivo
che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi.
Ora non rimane che
attendere la pubblicazione in Gazzetta Europea per approfondire il nuovo Regolamento Macchine
.
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