Certificazione parità di genere negli appalti pubblici: NO all’autocertificazione!

29/09/2023

Il Codice Appalti, varato il 31 marzo 2023 come D.Lgs. 36/2023, prevedeva all’art.108, riferimenti alla promozione della parità di genere, definendo, per le imprese concorrenti, specifici criteri di aggiudicazione degli appalti di lavoro. Tali requisiti permettevano alle aziende di ottenere un maggior punteggio, provando – anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 46 bis del Codice della pari opportunità (Certificazione per la parità di genere), lasciando in seconda battuta, la possibilità alle amministrazioni appaltanti di verificare, tramite “adeguati mezzi”, l’attendibilità delle stesse dichiarazioni.

Al fine di evitare situazioni in cui, soprattutto le amministrazioni più piccole, potessero trovarsi nell’impossibilità di godere di ‘adeguati mezzi’ per analizzare la veridicità di quanto dichiarato da un’azienda, il D.L. 57/2023 (L.87/2923) è intervenuto riconoscendo, come unico mezzo probante il possesso di requisiti di parità di genere, il Certificato rilasciato da ente terzo secondo UNI/PdR 125:2022.

Il D.L. 57/2023 ha dunque modificato l’art. 108 al comma 7, disponendo quanto segue:
Art. 108, comma 7 “I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Secondo quanto previso dal vigente “nuovo Codice Appalti 2023” (D.Lgs. 36/2023) l’unico mezzo attendibile e riconosciuto dalle stazioni appaltanti per l’assegnazione di maggior punteggio nei bandi di gara, dovrà essere, solo ed esclusivamente, il Certificato rilasciato da ente terzo secondo UNI/PdR 125:2022.

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