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Bonus energia: le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
Bonus energia: le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
18/05/2022
Con la Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti e delinea l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, la possibilità di cumulo delle agevolazioni e le modalità di utilizzo e cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dal decreto Sostegni-ter, dal decreto “Energia” e dal decreto “Ucraina” (rispettivamente i decreti legge nn. 4, 17 e 21 del 2022).
Tra i chiarimenti più rilevanti quelli di definizione delle imprese energivore che, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientale (Csea), di cui al comma 1 dell’articolo 6 del predetto Dm.
La circolare evidenzia inoltre, come aspetto particolare, che il credito d’imposta relativo alla produzione e all’autoconsumo dell’energia elettrica è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. Infine con riferimento alle imprese energivore e non energivore precisa che il credito d’imposta, utilizzabile entro il 31 dicembre 2022, è cedibile entro la stessa data, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). La circostanza che il legislatore, si legge nella circolare, abbia precisato che il credito di cui trattasi è cedibile solo per intero implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite f.24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.
Il documento di prassi evidenzia, infine, che, in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie debbano richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
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