Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute, a partire dal 14 giugno 2017, nelle procedure relative alla domanda di brevetto italiano, europeo, europeo unitario e/o di altri brevetti internazionali, ivi inclusi i modelli comunitari. Il solo deposito del brevetto italiano finalizzato ad acquisire la priorità e il successivo attestato di brevetto da parte dell’UIBM non costituirà elemento sufficiente per l’erogazione del contributo; i relativi costi saranno considerati ammissibili solo e soltanto qualora sostenuti per l’acquisizione di priorità sul brevetto europeo e/o internazionale e unicamente a seguito dell’avvenuto deposito del brevetto europeo.
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