ACCORDI PER L'INNOVAZIONE SETTORE AUTOMOTIVE

18/10/2023

BENEFICIARI

a) le imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto per terra, acqua, aria (c.c. art. 2195 numeri 1) e 3)) e le imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443);
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca.
I soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

PROGETTI AMMISSIBILI

Gli “Accordi per l’innovazione – settore Automotive” devono essere diretti a sostenere attraverso la realizzazione di progetti di R&S del valore minimo di 5 milioni € ciascuno, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di favorire percorsi di innovazione.
I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive e nello specifico:
1) nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/631, art. 3, comma 1, lettera m);
2) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
3) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
4) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida (ADAS), la connettività del veicolo (V2V e V2I), la gestione di dati, l’interazione uomo veicolo (HMI) e l’infotainment;
5) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.
Il progetto dovrà avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

SPESE AMMISSIBILI

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto.
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni previste dal GBER, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato.
a) Contributo diretto alla spesa: il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
b) Finanziamento agevolato: qualora richiesto, è concedibile nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa fino a 10 % per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5% per le grandi imprese. Per ottenere questa maggiorazione, uno o più Organismi di ricerca partecipanti al progetto devono sostenere complessivamente almeno il 10% dei costi ammissibili.

SCADENZA

Bando di prossima apertura.
L’istruttoria delle domande viene effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di invio.
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